Regolamento›Capo IV
Art. 103
In vigore dal 3 giu 1924
I contratti sono approvati con decreto.
Il ministro può delegare l'approvazione dei contratti sul progetto dei quali non sia necessario l'avviso del consiglio di Stato.
Non può però essere mai delegata l'approvazione di un contratto al funzionario dal quale fu stipulato, salvo il caso previsto nell'ultimo comma dell' della legge e nell' del presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-103