Art. 47
In vigore dal 31 lug 1923
Gli attuali segretari dei licei-ginnasi e delle scuole normali saranno iscritti nel ruolo unico di cui al 1° comma dell'art. 98 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, secondo l'ordine della loro anzianità nei ruoli attuali.
Le disposizioni dell', comma 2°, del decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186, si applicano ai segretari supplenti delle scuole medie di tutto il regno, che siano provveduti del prescritto titolo di studio, occupino un ufficio cui corrisponda un posto di ruolo ed abbiano prestato, al 30 settembre 1923, almeno cinque anni di lodevole servizio.
Gli attuali aiuto-bidelli di ruolo delle scuole medie normali, i quali siano a carico dello Stato, sono trasferiti dal 1° ottobre 1923 nel ruolo dei bidelli, conservando, a tutti gli effetti, la loro anzianità di servizio.
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