Art. 46
In vigore dal 31 lug 1923
Gli insegnanti di ruolo ed i capi d'istituto delle scuole normali pareggiate, qualora abbiano appartenuto ai ruoli delle scuole medie governative o siano stati compresi come vincitori in una graduatoria di concorso governativo posteriore al 1906, potranno far passaggio, con lo stesso grado che avevano, nei ruoli governativi a cui già appartennero, o a quelli a cui avrebbero diritto di appartenere per effetto del concorso e conseguire una sede di importanza pari a quella a cui appartennero come insegnanti governativi o a cui avrebbero avuto diritto per effetto del concorso. A coloro che faranno tale passaggio, come vincitori di concorso, saranno applicabili le disposizioni del 1º comma dell'articolo 112 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.
Per quanto riguarda gli stipendi è applicabile al personale di cui al 1° comma del presente articolo, la disposizione del 2° comma dell'art. 112 succitato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-46