Art. 49

In vigore dal 31 lug 1923
Lo Stato continuerà a provvedere ancora per un triennio scolastico, a partire dal 1923-24, ai locali degli istituti di istruzione media che siano attualmente a suo carico. Scaduto il triennio, i locali passeranno a carico degli Enti di cui all'art. 103 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054. Alla scadenza del triennio cesseranno di aver vigore i contratti e le convenzioni relative ai locali degli istituti di cui al comma precedente la cui scadenza sia posteriore al termine predetto. Dei contratti in corso che scadono dopo la pubblicazione del presente decreto e dentro il triennio di cui al comma precedente è prorogata la scadenza alla fine del triennio stesso, alle medesime condizioni. I locali della scuola normale di S. Pietro al Natisone continueranno ad essere a carico dello Stato anche dopo il triennio di cui al comma precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-49

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