Art. 53
In vigore dal 31 lug 1923
Gli istitutori di ruolo dei convitti nazionali, i quali presentemente coprano l'ufficio di maestro, hanno facoltà di optare, entro un mese dalla data della pubblicazione del presente decreto, o per il detto ufficio o per quello di istitutore effettivo, di cui all'art. 127 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.
Qualora gli istitutori di cui al precedente comma vengano ad avere, nella collocazione nel ruolo dei maestri elementari, di cui alla tabella 20, annessa al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, uno stipendio inferiore a quello di cui presentemente essi sono provveduti, conserveranno la differenza come assegno personale, utile agli effetti della pensione, da riassorbirsi nel primo aumento dello stipendio e, per l'eventuale eccedenza, negli aumenti successivi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-53