Art. 51
In vigore dal 31 lug 1923
A decorrere dal 1° ottobre 1923 cessano di aver vigore le attuali convenzioni tra le singole amministrazioni dei convitti nazionali e le Provincie, i Comuni od altri Enti morali intese a limitare la misura della retta annuale degli alunni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-51