Art. 55

In vigore dal 31 lug 1923
Entro i primi tre anni dalla pubblicazione del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, a coprire i posti di vice-economo saranno chiamati, secondo l'ordine di anzianità, su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, gli istitutori di ruolo che presentemente prestino lodevole servizio come addetti all'economato dei convitti nazionali anche se sforniti del titolo richiesto dall'articolo 129 del succitato decreto. La disposizione contenuta nel comma precedente è applicabile anche in favore degli istitutori che presentemente siano addetti, a qualsiasi titolo, ad altri uffici con funzioni amministrative. Entro lo stesso periodo di tempo la scelta degli economi sarà fatta tra i vice-economi indipendentemente dalla durata del servizio da essi prestato come vice-economo effettivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-55

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Art. 55 Norme per l'applicazione del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei Convitti Nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo