Art. 56
In vigore dal 31 lug 1923
Entro i primi due anni dalla pubblicazione del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, la scelta dei vice-rettori potrà essere fatta anche tra gli istitutori forniti di laurea.
Entro lo stesso periodo di tempo la scelta dei rettori potrà essere fatta tra i vice-rettori forniti di laurea, indipendentemente dalla durata del servizio da essi prestato come vice-rettori effettivi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 giugno 1923.
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Dè Stefani - Gentile.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-56