Art. 52

In vigore dal 31 lug 1923
Gli attuali istitutori non di ruolo che, al 30 settembre 1923, abbiano prestato almeno un anno di lodevole servizio e siano forniti di laurea, potranno ottenere, su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, la nomina ad istitutore effettivo, in deroga alla disposizione del primo comma dell'art. 127 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.
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Art. 52 Norme per l'applicazione del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei Convitti Nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo