Art. 48

In vigore dal 31 lug 1923
Gli attuali insegnanti di educazione fisica, qualora siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento di altra materia, possono essere nominati insegnanti di ruolo per la detta materia in istituti di primo grado, ovvero di secondo grado se, negli istituti di primo grado non esista cattedra di ruolo per la materia stessa. Potranno anche essere collocati nei posti vacanti del ruolo dei maestri elementari dei convitti nazionali, purchè forniti del diploma di licenza normale. Qualora nella collocazione nei nuovi ruoli gli insegnanti, contemplati nei due precedenti commi, vengano ad avere uno stipendio inferiore a quello, di cui presentemente sono provveduti, conserveranno la differenza come assegno personale, utile agli effetti della pensione, da riassorbirsi nel primo aumento di stipendio e, per l'eventuale eccedenza, negli aumenti successivi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-48

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Art. 48 Norme per l'applicazione del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei Convitti Nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo