Art. 45
In vigore dal 31 lug 1923
Gli istituti di istruzione media pareggiati dovranno col 1° febbraio 1924 essere ordinati secondo le norme del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054; tuttavia è concessa facoltà di tener separati in tutto o in parte gli insegnamenti delle cattedre abbinate fino a che restino in servizio gli attuali professori. L'inosservanza di questa disposizione condurrà alla revoca del pareggiamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-45