Art. 42

In vigore dal 31 lug 1923
Nel caso che attuali scuole normali pareggiate siano trasformate in altri istituti di istruzione media, il pareggiamento dovrà essere confermato da Ministro della pubblica istruzione, previa ispezione da compiersi entro un congruo termine.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-42

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Art. 42 Norme per l'applicazione del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei Convitti Nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo