Art. 38
In vigore dal 31 lug 1923
Per un primo anno dall'attuazione del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, saranno mantenute le classi terze e quarte delle sezioni fisico-matematiche degli istituti tecnici; per un secondo anno le classi quarte.
Le classi predette non potranno essere in numero maggiore di quelle immediatamente inferiori esistenti nella stessa sede nell'anno scolastico 1922-23. Gli alunni appartenenti allo stesso istituto avranno la precedenza, nelle iscrizioni alle classi predette, sugli alunni provenienti da altre scuole pubbliche e private.
Negli istituti tecnici dei collegi militari potrà essere mantenuta la seconda classe della sezione fisico-matematica per l'anno scolastico 1923-24.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-38