Art. 36

In vigore dal 30 nov 1923
Nelle città sedi di più scuole normali governative alle quali scuole corrisponda un minor numero di istituti magistrali secondo la tabella n. 10 annessa al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, potrà, per i primi due anni dall'attuazione del R. decreto medesimo, essere consentita negli istituti magistrali l'istituzione di classi aggiunte del corso superiore oltre il corso o i corsi completi. Per il primo anno potranno essere consentite seconde e terze classi aggiunte, per il secondo soltanto terze classi. Parimenti nella città di unica scuola normale governativa non comprese nella tabella n. 10 annessa al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, saranno conservate per un primo anno le classi seconde e terze e per un altro anno le classi terze. Corrispondentemente, verranno mantenuti transitoriamente, per lo stesso periodo di tempo, i giardini d'infanzia annessi alle scuole predette. Le scuole di tirocinio saranno, invece, soppresse con l'anno scolastico 1923-24.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-36

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Art. 36 Norme per l'applicazione del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei Convitti Nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo