Art. 32

In vigore dal 31 lug 1923
All'attuazione del nuovo ordinamento secondo il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, gli alunni saranno iscritti alle classi del nuovo istituto corrispondenti a quelle delle scuole attuali a cui abbiano diritto di accedere, salvo le disposizioni dei commi seguenti. Gli alunni forniti del titolo alla iscrizione alla 1ª classe d'istituto tecnico o di scuola normale saranno iscritti rispettivamente alla 4ª classe del corso inferiore dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale. Gli alunni che erano iscritti nell'anno scolastico 1922-23 nelle sezioni fisico-matematiche degli istituti tecnici potranno essere iscritti nelle classi dei licei scientifici corrispondenti a quelle a cui avrebbero avuto diritto di accedere nelle sezioni predette. Gli alunni che erano iscritti nell'anno scolastico 1922-23 nelle sezioni di agronomia degli istituti tecnici, potranno essere iscritti nelle classi delle sezioni di agrimensura, corrispondenti a quelle cui avrebbero avuto diritto di accedere nelle sezioni di agronomia. Gli alunni che erano iscritti, nell'anno scolastico 1922-23 nelle sezioni dei licei moderni, salvo il disposto degli del R. decreto 11 marzo 1923, n. 564, potranno essere iscritti nei licei scientifici alle classi immediatamente seguenti quelle a cui avrebbero avuto diritto di accedere nelle sezioni moderne anzidette. Le alunne di scuola normale avranno diritto di essere inscritte nelle classi dei licei femminili corrispondenti a quelle della scuola normale a cui avrebbero avuto diritto di accedere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-32

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