Art. 2

In vigore dal 31 lug 1923
Gli attuali capi d'istituto incaricati, che non siano, in base alle disposizioni vigenti, collocati a riposo o esonerati dal servizio, entreranno a far parte dei ruoli dei presidi qualora siano giudicati meritevoli, per la prova fatta durante l'incarico, di conservare l'ufficio direttivo, altrimenti saranno restituiti all'insegnamento della propria disciplina o saranno collocati in uno degli altri ruoli a cui possano far passaggio secondo le disposizioni del presente decreto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-2

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