Art. 2
In vigore dal 31 lug 1923
Gli attuali capi d'istituto incaricati, che non siano, in base alle disposizioni vigenti, collocati a riposo o esonerati dal servizio, entreranno a far parte dei ruoli dei presidi qualora siano giudicati meritevoli, per la prova fatta durante l'incarico, di conservare l'ufficio direttivo, altrimenti saranno restituiti all'insegnamento della propria disciplina o saranno collocati in uno degli altri ruoli a cui possano far passaggio secondo le disposizioni del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-2