Art. 4

In vigore dal 30 nov 1923
Agli effetti della collocazione nei nuovi ruoli di insegnamento, di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 quando sia necessario, al fine della conservazione della sede attuale o sia richiesto dalla mancanza o insufficienza del titolo di abilitazione o in altri casi eccezionali da valutarsi dal Ministro, gli insegnanti potranno far passaggio, conservando la loro anzianità di carriera, anziché ai ruoli corrispondenti a quelli del proprio istituto, ai ruoli di un altro istituto di grado pari od inferiore, purchè siano osservate le condizioni relative all'abilitazione, indicate nel seguente e lo consenta la vacanza dei posti e sempre subordinatamente alla sistemazione del personale dell'altro istituto a norma del precedente articolo. Gli insegnamenti che attualmente costituiscono cattedre distinte o che col nuovo ordinamento vengono aggruppati in un'unica cattedra, potranno, in via eccezionale, e non oltre l'anno scolastico 1929-30, essere costituiti in cattedre separate quando ciò sia necessario per evitare il trasferimento di insegnanti a favore dei quali esistano speciali condizioni di famiglia. Gli insegnanti di scuola tecnica, forniti di laurea in lettere, potranno d'ufficio essere assegnati ai ruoli degli insegnanti del corso inferiore degli istituti magistrali e le insegnanti di materie letterarie nelle scuole complementari o normali non abilitate all'insegnamento del latino potranno, d'ufficio, essere assegnate ai ruoli degli insegnanti della scuola complementare. Anche gli insegnanti, di cui al presente comma, potranno mantenere la sede attuale, subordinatamente alle vacanze dei posti ed alla sistemazione del personale a norma del primo comma del precedente articolo. La tabella annessa al presente decreto indica l'ordine secondo cui i passaggi di ruolo di cui al presente ed al precedente articolo dovranno aver luogo e i titoli di abilitazione il cui possesso è ritenuto necessario per tali passaggi. Alle cattedre dei licei scientifici, dei licei femminili, degli istituti tecnici di nuova istituzione e dei corsi completi di istituti magistrali istituiti a norma dell', comma 2°, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, potrà provvedersi, quando concorrano speciali circostanze, con insegnanti di ruolo di istituti di pari grado, indipendentemente dalle disposizioni della tabella annessa al presente decreto, purchè siano osservate le condizioni relative al titolo di abilitazione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-4

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Art. 4 Norme per l'applicazione del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei Convitti Nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo