Art. 8
In vigore dal 31 lug 1923
Le disposizioni degli del presente decreto si applicano anche agli attuali capi d'istituto, in quanto siano mantenuti nell'ufficio direttivo o siano restituiti all'insegnamento.
Essi non potranno assumere l'ufficio di Preside di un istituto non corrispondente a quello a cui sono attualmente preposti, se non quando siano abilitati, o si intendono abilitati a norma del precedente , all'insegnamento di una delle materie o di un gruppo di materie che si insegnano nell'istituto stesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-8