Art. 12

Abrogato
In vigore dal 27 dic 1933
ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 30 OTTOBRE 1933, N. 1613

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-12

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Art. 12 Norme per l'applicazione del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei Convitti Nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo