Art. 13

In vigore dal 30 nov 1923
Gli attuali insegnanti di ruolo di materie, alle quali con il nuovo ordinamento corrispondono cattedre di ruolo per la stessa materia anche se aggruppata con altra, e che per difetto di posti non possano essere subito destinati a cattedra di ruolo, saranno inscritti con lo stipendio attuale in un ruolo transitorio separato ed adibiti ad insegnamenti che, giusta il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, vengono conferiti per incarico, e per cui abbiano il titolo di abilitazione, a norma dell' del presente decreto. I detti insegnanti saranno destinati nuovamente a cattedre di ruolo e rientreranno nei ruoli di origine, secondo l'ordine di anzianità, di mano in mano che si verifichino vacanze nei vari istituti di istruzione media. Gli insegnanti di ruolo di discipline, per le quali siano da stabilire ruoli transitori, a norma del presente articolo, e che appartengono a sede di primaria importanza, potranno, indipendentemente dal posto occupato nei ruoli di anzianità, essere iscritti nei ruoli anzidetti, qualora non trovino collocamento in nessuno istituto, di qualsiasi tipo, della medesima sede. Essi rientreranno nei ruoli a mano a mano che si verificheranno vacanze di cattedre negli istituti della stessa sede.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-13

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