Art. 9
In vigore dal 8 feb 1924
L'insegnante che a norma dell' o 4 della tabella annessa al presente decreto passi ad un insegnamento che, per la materia o per l'istituto, faccia parte di un ruolo inferiore, apparterrà a tutti gli effetti al ruolo economico corrispondente al suo ruolo attuale e potrà chiedere di essere restituito all'insegnamento della materia e nell'istituto corrispondenti a quelli attuali, purchè siano soddisfatte le condizioni, di cui all'art.6, relative all'abilitazione, appena sarà disponibile il posto, ma in ogni caso non prima del 1º ottobre 1924, e con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui il posto sia divenuto disponibile.
I capi d'istituto che per conservare la sede attuale passino all'insegnamento, saranno in ogni caso iscritti nei ruoli economici corrispondenti a quelli a cui appartenevano all'atto della nomina a capi d'istituto e la loro carriera si svolgerà come se mai fossero usciti dai predetti ruoli.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 2977 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni dell'art. 9 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, relative alla restituzione dei professori alla cattedra e all'istituto corrispondenti a quelli di provenienza sono estese ai professori che, a norma dell'art. 4 del decreto predetto, abbiano fatto passaggio ad istituto di pari grado".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-9