Art. 3

In vigore dal 31 lug 1923
Salve le disposizioni dell', gli attuali insegnanti di ruolo passeranno, col 1° ottobre 1923, nei nuovi ruoli d'insegnamento di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054. Essi faranno passaggio nei ruoli corrispondenti a quelli ai quali, secondo la loro materia e l'istituto in cui insegnano, appartengono attualmente e per l'insegnamento della propria materia o del gruppo di materie che siano riunite con essa secondo l'ordinamento del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, se siano abilitati anche per le materie aggruppate, ovvero si intendano per esse abilitati a norma dell', e possibilmente, conserveranno la sede e rimarranno assegnati agli istituti che, secondo il nuovo ordinamento, corrispondono a quelli a cui attualmente appartengono. Salvo, che la tabella annessa al presente decreto non indichi un diverso ordine di precedenza, fra gli insegnanti di ruolo della stessa materia nello stesso istituto avranno la preferenza, al fine dell'assegnazione nell'istituto della stessa sede corrispondente a quello a cui attualmente appartengono, coloro che siano forniti del titolo specifico di abilitazione per la loro materia o pel gruppo di materie riunite con essa, e, a parità di titolo, o nel caso che nessuno sia fornito del titolo specifico per tutte le materie aggruppate, i più anziani di carriera. La disposizione del primo comma dell' del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 si applica anche agli insegnanti ed ai capi d'istituto, di cui all'° del decreto-legge Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1158.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-3

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