Art. 20

In vigore dal 31 lug 1923
Gli attuali capi d'istituto incaricati o effettivi, comprese le donne, potranno essere mantenuti nell'ufficio direttivo anche se sforniti di laurea, salve le disposizioni degli del presente decreto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-20

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