Art. 17

In vigore dal 31 lug 1923
I professori che abbiano ottenuto, con decorrenza posteriore al 1906 ed anteriore alla pubblicazione del presente decreto, due aumenti di stipendio anticipati per merito, entreranno a far parte del ruolo d'onore di cui alla tabella n. 3 annessa al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, salvo il caso contemplato dal 2° comma dell' del R. decreto anzidetto. Al ruolo d'onore potranno anche essere iscritti gli ispettori di scuole medie che siano restituiti all'insegnamento, e che, per la prova fatta nell'esercizio del loro ufficio, siano giudicati meritevoli di tale distinzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-17

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