Art. 22
In vigore dal 31 lug 1923
Gli attuali capi d'istituto incaricati ed effettivi che verranno mantenuti nell'ufficio direttivo conseguiranno gli stipendi di cui alla tabella n. 4 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, in base alla loro anzianità di carriera.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-22