Art. 22

In vigore dal 31 lug 1923
Gli attuali capi d'istituto incaricati ed effettivi che verranno mantenuti nell'ufficio direttivo conseguiranno gli stipendi di cui alla tabella n. 4 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, in base alla loro anzianità di carriera.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo