Art. 26
In vigore dal 31 lug 1923
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In deroga alla disposizione dell' del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, potranno essere costituite presso le scuole medie dei Collegi militari classi aggiunti, anche per i tipi di scuole per cui ciò non è consentito dalle disposizioni del decreto predetto, ancora per un quinquennio a partire dall'anno scolastico 1923-24.
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