Art. 28
In vigore dal 31 lug 1923
Coloro che sono compresi in graduatorie, non ancora esaurite, di vincitori di concorso, i vincitori dei concorsi banditi col decreto Ministeriale 28 dicembre 1920 per le cattedre di italiano per le scuole normali e di storia e geografia per le scuole stesse, e le diplomate degli istituti superiori di Magistero femminile che si trovino nelle condizioni di cui al 2º comma dell' del R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1545, conserveranno i diritti alla nomina secondo l'ordine delle rispettive graduatorie. Non potranno però essere nominate quelle fra le diplomate anzidette che avessero conseguito una votazione inferiore a quella degli ultimi già nominati per effetto dei rispettivi concorsi, nè i vincitori dei concorsi per materie alle quali con il nuovo ordinamento non corrispondano cattedre di ruolo in nessun istituto di istruzione media.
All'applicazione del presente decreto coloro che hanno diritto alla nomina per effetto del comma precedente potranno essere destinati ad una qualunque delle cattedre che, a norma della tabella annessa al presente decreto potrebbero essere loro assegnate se, in virtù dei concorsi vinti, fossero già entrati a far parte del personale di ruolo, purchè tale cattedra appartenga, secondo la tabella n. 1 annessa al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, allo stesso ruolo a cui essi avrebbero avuto diritto di essere assegnati se fossero stati in servizio di ruolo all'applicazione del R. decreto predetto.
Le assegnazioni di cattedre che avranno luogo a norma del presente articolo saranno definitive.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-28