Art. 25
In vigore dal 31 lug 1923
Per le mancanze disciplinari commesse dagli insegnanti e capi d'istituto anteriormente all'entrata in vigore del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, si applicheranno anziché le norme del R. decreto predetto, le disposizioni delle leggi 8 aprile 1906, n. 141 e 16 luglio 1914, n. 679, in quanto siano più favorevoli.
Per quanto riguarda la competenza delle autorità a cui è attribuito l'esercizio di funzioni disciplinari attive o consultive si applicheranno le disposizioni del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, anche per le mancanze commesse anteriormente all'entrata in vigore del R. decreto medesimo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-25