Art. 23

In vigore dal 31 lug 1923
All'applicazione del presente decreto i capi d'istituto e gli insegnanti che nell'anno scolastico 1922-23 siano stati assegnati ad una sede non definitiva o diversa dalla propria, potranno, a loro domanda, esservi destinati definitivamente anche se a norma degli del presente decreto facciano passaggio di ruolo e purchè trattisi di sede di importanza pari a quella a cui hanno diritto e vi sia posto vacante. Tuttavia gli insegnanti che si trovino nelle condizioni del comma precedente e che dopo il 1906 siano stati dichiarati vincitori di concorso speciale per la materia da essi insegnata, anche se abbinata con altra a norma del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e pel grado d'istituti ove hanno tenuto l'insegnamento, o che per effetto degli e seguenti del R. decreto-legge 14 aprile 1918, n. 519 siano stati designati per la destinazione a sede di primaria importanza, potranno essere destinati definitivamente alla sede da essi occupata anche se si tratti di sede primaria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-23

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Art. 23 Norme per l'applicazione del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei Convitti Nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo