Art. 5
In vigore dal 8 feb 1924
Le insegnanti di pedagogia e morale nelle scuole normali, non fornite di laurea in filosofia ed i capi d'istituto già insegnanti di pedagogia e morale che siano restituiti all'insegnamento e non siano forniti di laurea in filosofia, faranno passaggio nei ruoli degli insegnanti di lingua italiana, storia e geografia nelle scuole complementari. Qualora però dichiarino di essere disposti ad assumere l'insegnamento della filosofia e pedagogia nell'istituto magistrale potranno essere mantenuti nei ruoli di tale disciplina negli istituti magistrali stessi. In ogni caso, coloro che abbiano fatta la dichiarazione anzidetta saranno sottoposti entro il 30 settembre 1924 ad un esame per l'accertamento della loro idoneità a tale insegnamento. L'esito dell'esame determinerà l'appartenenza definitiva all'uno o all'altro ruolo.
La dichiarazione, di cui al comma precedente, dovrà esser fatta entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, e, dai capi d'istituto restituiti all'insegnamento, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento che li restituisce all'insegnamento, qualora tale comunicazione abbia luogo dopo la pubblicazione del presente decreto. Coloro che non abbiano fatta la dichiarazione di cui al comma precedente entro il termine predetto, saranno assegnati ai ruoli delle scuole complementari per l'insegnamento delle materie sopra indicate.
Le insegnanti e i capi d'istituto, di cui al presente articolo, che facciano passaggio nei ruoli delle scuole complementari potranno essere destinati ad una sede di primaria importanza, anche se attualmente siano assegnati ad un sede secondaria, qualora siano stati compresi dopo il 1906 in una graduatoria di vincitori di concorso speciale per cattedre di pedagogia nelle scuole normali o, per effetto degli e seguenti del R. decreto-legge 14 aprile 1918 n. 519, siano stati designati per la destinazione a sede di primaria importanza per l'insegnamento della detta materia.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 2977 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "All'esame prescritto dall'art. 5 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, saranno ammesse anche le vincitrici dei concorsi a cattedre di pedagogia e morale nelle scuole normali che per l'art. 28 del R. decreto predetto abbiano diritto alla nomina in ruolo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-5