Art. 19
In vigore dal 31 lug 1923
Gli insegnanti ed i capi d'istituto che attualmente cumulino due uffici dichiarati incompatibili dal R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, dovranno optare per uno di essi entro il termine di un mese dalla pubblicazione del presente decreto; per l'altro saranno ammessi a liquidare gli assegni di pensione o le indennità che potranno ad essi spettare a norma delle disposizioni vigenti alla pubblicazione del presente decreto.
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