Art. 16

In vigore dal 31 lug 1923
Gli insegnanti e capi di istituto conserveranno, agli effetti dello stipendio come ad ogni altro effetto, la loro anzianità, determinata secondo le norme relative al computo di essa. Gli attuali insegnanti di disegno negli istituti tecnici apparterranno, a tutti gli effetti, al ruolo A e gli attuali insegnanti di francese nei ginnasi, non laureati e finché non conseguano la laurea, al ruolo B. Apparterranno al ruolo B, finché non conseguano la laurea anche gli insegnanti di francese nelle scuole tecniche e nelle scuole complementari che per effetto della tabella annessa al presente decreto facciano passaggio nei ginnasi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-16

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Art. 16 Norme per l'applicazione del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei Convitti Nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo