Art. 16
In vigore dal 31 lug 1923
Gli insegnanti e capi di istituto conserveranno, agli effetti dello stipendio come ad ogni altro effetto, la loro anzianità, determinata secondo le norme relative al computo di essa.
Gli attuali insegnanti di disegno negli istituti tecnici apparterranno, a tutti gli effetti, al ruolo A e gli attuali insegnanti di francese nei ginnasi, non laureati e finché non conseguano la laurea, al ruolo B. Apparterranno al ruolo B, finché non conseguano la laurea anche gli insegnanti di francese nelle scuole tecniche e nelle scuole complementari che per effetto della tabella annessa al presente decreto facciano passaggio nei ginnasi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-16