Art. 15

In vigore dal 31 lug 1923
Gli insegnanti che, alla pubblicazione del presente decreto, abbiano ottenuto la proroga del periodo triennale di prova, a norma dell' della legge 8 aprile 1906, n. 142, continueranno nel periodo di prova fino alla scadenza della proroga, dopo la quale scadenza, se la prova sarà riuscita favorevole, conseguiranno la promozione ad ordinari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-15

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Art. 15 Norme per l'applicazione del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei Convitti Nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo