Art. 15
In vigore dal 31 lug 1923
Gli insegnanti che, alla pubblicazione del presente decreto, abbiano ottenuto la proroga del periodo triennale di prova, a norma dell' della legge 8 aprile 1906, n. 142, continueranno nel periodo di prova fino alla scadenza della proroga, dopo la quale scadenza, se la prova sarà riuscita favorevole, conseguiranno la promozione ad ordinari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-15