Art. 10
In vigore dal 31 lug 1923
Qualora non tutti gli insegnanti di ruolo di alcuna delle attuali scuole medie possano conservare la sede a norma dei precedenti , per insufficienza nella stessa sede di cattedre di ruolo, secondo l'ordinamento del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, avranno diritto di preferenza sulla sede coloro che da più tempo prestino effettivo servizio nella sede medesima, salvo particolari condizioni di famiglia da valutarsi dal Ministro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-10