Art. 11
In vigore dal 31 lug 1923
Gli attuali insegnanti di ruolo di calligrafia nelle Regie scuole tecniche e nelle RR. scuole normali complementari, e le maestre assistenti e di lavori donneschi, le maestre di lavori donneschi, pure di ruolo, nelle scuole medesime e gli attuali insegnanti di computisteria nelle scuole tecniche che per lo stipendio e la carriera appartengono al ruolo C, saranno collocati a riposo con il trattamento di cui all' del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, qualora compiano o abbiano compiuto 30 anni di servizio utile per la pensione col 1° ottobre 1923, salva la disposizione del comma seguente.
Coloro fra essi che, a norma dell' del presente decreto, abbiano il titolo di abilitazione per materia diversa da quella insegnata e per cui esistano cattedre di ruolo secondo il nuovo ordinamento, entrano a far parte dei ruoli della predetta materia in istituti di primo grado, ovvero di secondo grado, se in quelli di primo grado non esiste cattedra di ruolo per la materia anzidetta, o se abbiano conseguito idoneità in concorsi per istituti di secondo grado, ed avranno il trattamento di cui ai precedenti .
Coloro a cui non sono applicabili i commi precedenti, saranno iscritti con lo stipendio di cui sono presentemente provveduti in ruolo transitorio, che verrà ridotto fino ad esaurimento di mano in mano che si verificheranno vacanze. Gli iscritti nel detto ruolo transitorio saranno assunti, di mano in mano che si debba e si possa procedere a nomina di nuovo personale, ad uffici di ruolo appartenenti all'amministrazione della Pubblica istruzione, pei quali possiedano il titolo di studio richiesto o altro equipollente, salvi i diritti degli ex combattenti e degli ex ufficiali. In attesa di tale sistemazione, verranno adibiti all'insegnamento di materie che, secondo le tabelle annesse al decreto 6 maggio 1923, n. 1054, si conferiscono per incarico, o a servizi amministrativi o contabili o di segreteria negli istituti più popolosi o negli altri uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.
Agli insegnanti di cui ai commi precedenti che conseguano un nuovo ufficio di ruolo la misura del nuovo stipendio sarà determinata in base alla complessiva anzianità di servizio. Se il nuovo stipendio sia minore, sarà conservata, anche agli effetti della pensione, la differenza ad personam da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-11