Art. 14

In vigore dal 31 lug 1923
Avvenuta la sistemazione del personale insegnante, in quegli istituti dove siano più cattedre di materie abbinate, il Preside giudicherà nell'interesse della scuola della opportunità di tener separati in tutto o in parte gli insegnamenti delle dette cattedre abbinate, affidandoli separatamente ai titolari delle cattedre stesse, sempre che ciò sia fatto con scambio di ore da parte degli insegnanti predetti, senza alcun onere per lo Stato. Tale facoltà cesserà con l'anno scolastico 1926-27, a decorrere dal quale gli insegnamenti dovranno essere tutti distribuiti a norma delle tabelle annesse al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-14

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Art. 14 Norme per l'applicazione del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei Convitti Nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo