Art. 18

In vigore dal 31 lug 1923
Col 1° ottobre 1923 tutti gli insegnanti e i capi d'istituto assumeranno gli interi obblighi di orario stabiliti dal R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ed avranno rispettivamente diritto agli stipendi indicati dalle tabelle n. 2 e n. 4 annesse al R. decreto predetto, in base alla propria anzianità determinata secondo le norme relative al computo di essa.
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Art. 18 Norme per l'applicazione del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei Convitti Nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo