Art. 18
In vigore dal 31 lug 1923
Col 1° ottobre 1923 tutti gli insegnanti e i capi d'istituto assumeranno gli interi obblighi di orario stabiliti dal R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ed avranno rispettivamente diritto agli stipendi indicati dalle tabelle n. 2 e n. 4 annesse al R. decreto predetto, in base alla propria anzianità determinata secondo le norme relative al computo di essa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-18