Art. 21
In vigore dal 31 lug 1923
Gli attuali presidi dei licei isolati ed i direttori e le direttrici di scuole normali senza classi complementari, incaricati o effettivi, che, a norma dell' del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, saranno assegnati al 1° ruolo, vi conseguiranno lo stipendio determinato dalla tabella n. 4 annessa al decreto predetto secondo la loro anzianità di carriera.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-21