Art. 27

In vigore dal 31 lug 1923
Gli insegnanti di scuole medie, di cui all' della legge 16 luglio 1914, n. 679, presentemente a disposizione del Ministero della guerra, per l'insegnamento nei Collegi militari, potranno rimanere in tale posizione anche se non abbiano vinto un concorso speciale. Quelli che abbiano vinto un concorso speciale, all'atto della loro riammissione nelle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione potranno essere destinati definitivamente ad una sede di primaria importanza purchè compiuta la sistemazione degli insegnanti a norma del presente decreto, vi siano cattedre vacanti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-27

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Art. 27 Norme per l'applicazione del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei Convitti Nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo