Art. 40

In vigore dal 31 lug 1923
Il materiale, le collezioni, le biblioteche delle scuole soppresse, qualora appartengano allo Stato, verranno, in quanto siano utilizzabili, assegnati in dotazione a nuove scuole o distribuiti in aumento alle dotazioni di scuole dello stesso o di altro tipo della stessa sede o di sede vicina, a cui sia obbligato a provvedere lo Stato. Parimenti il materiale appartenente ad Enti locali sarà adibito, in quanto sia utilizzabile, in tutto o per la parte che ad integrazione dei bisogni sarà ritenuta necessaria dalle autorità scolastiche, ad uso delle scuole di istruzione media, a cui, per il materiale stesso, debbano provvedere gli Enti medesimi. Gli Enti locali dovranno anche adibire, in tutto o in parte, in primo luogo ad uso degli altri istituti scolastici governativi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, ai cui locali abbiano l'obbligo di provvedere, ed in secondo luogo ad uso delle scuole elementari, gli edifici in cui hanno sede le scuole soppresse che fossero per questa parte a loro carico, qualora essi edifici siano giudicati dalle autorità scolastiche più convenienti o più decorosi o più igienici di quelli attualmente in uso degli istituti o delle scuole anzidette, o quando ciò sia ritenuto necessario per l'insufficienza dei locali degli istituti e scuole che siano a loro carico per quanto riguarda i locali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-40

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Art. 40 Norme per l'applicazione del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei Convitti Nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo