Art. 41
In vigore dal 31 lug 1923
Alle attuali scuole complementari, comprese quelle autonome pareggiate, è revocato il pareggiamento con l'anno scolastico 1923-24.
Parimenti è revocato il pareggiamento, con la stessa decorrenza, alle scuole normali che abbiano sede in città dove attualmente sia almeno una scuola normale governativa, eccettuate quelle mantenute da Enti che non siano il Comune o la Provincia. Cesserà col 1° ottobre 1925 il pareggiamento delle scuole normali mantenute da Comuni o Provincie nelle città che presentemente non siano sedi di scuola normale governativa e di quelle dipendenti da altri Enti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-41