Art. 39

In vigore dal 31 lug 1923
Nelle classi di cui agli articoli dal 36 al 38 del presente decreto, gli insegnamenti verranno affidati ad incaricati. La direzione delle dette classi sarà affidata, senza alcuna retribuzione, al preside di altro istituto medio governativo della stessa sede.
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Art. 39 Norme per l'applicazione del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei Convitti Nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo