Art. 35
In vigore dal 31 lug 1923
Per l'iscrizione di alunni in istituti nei quali non è consentita l'istituzione di classi aggiunte saranno preferiti, in caso di eccedenza di domande, in primo luogo gli alunni appartenenti a famiglie residenti nella sede dell'istituto e quelli appartenenti a Convitti nazionali della stessa sede; in secondo luogo gli alunni appartenenti ad altri convitti; in ultimo gli alunni appartenenti a famiglia residenti altrove, e, in ogni caso, secondo l'ordine di merito risultante dall'esito dell'esame o dello scrutinio da cui deriva il diritto alla iscrizione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-35