Art. 35

In vigore dal 31 lug 1923
Per l'iscrizione di alunni in istituti nei quali non è consentita l'istituzione di classi aggiunte saranno preferiti, in caso di eccedenza di domande, in primo luogo gli alunni appartenenti a famiglie residenti nella sede dell'istituto e quelli appartenenti a Convitti nazionali della stessa sede; in secondo luogo gli alunni appartenenti ad altri convitti; in ultimo gli alunni appartenenti a famiglia residenti altrove, e, in ogni caso, secondo l'ordine di merito risultante dall'esito dell'esame o dello scrutinio da cui deriva il diritto alla iscrizione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 35 Norme per l'applicazione del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei Convitti Nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo