Art. 30

In vigore dal 10 nov 1923
A tutti coloro che, durante la guerra 1915-18, abbiano prestato con fedeltà ed onore servizio militare in reparti combattenti e che abbiano conseguito nei concorsi generali a cattedre di scuole medie e normali banditi dopo la cessazione dello stato di guerra, o consegnano nei futuri concorsi una votazione complessiva equivalente almeno ai sette decimi, sono applicabili le disposizioni degli del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, purchè per la materia che era oggetto del concorso a cui parteciparono, anche se raggruppata con altra, esista col nuovo ordinamento cattedra di ruolo nell'istituto corrispondente a quello per cui il concorso era valido, e purchè siano osservate le condizioni richieste dall' del presente decreto, circa i titoli di abilitazione. Nel caso di aggruppamento di materie la nomina di coloro che abbiano partecipato al concorso per una sola delle discipline raggruppate non sarà convalidata se non in seguito al risultato favorevole di una ispezione che nel primo anno scolastico dopo la nomina dovrà essere compiuta per l'accertamento della loro idoneità all'ufficio conseguito. Per determinare l'ordine di assunzione in ruolo degli aventi diritto alla nomina, a norma del presente articolo, si formeranno nuove graduatorie di tutti gli aventi diritto per la stessa materia o gruppo di materie e per lo stesso ordine e grado di istituti in base alle votazioni riportate nei concorsi; in caso di partecipazione a concorsi distinti per discipline ora raggruppate con altre si terrà conto della votazione più alta.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 27 settembre 1923, n. 2218 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni [...] dell'art. 30 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, concernenti il diritto alla nomina in ruolo nelle scuole medie riconosciuto a militari o assimilati ex-combattenti sono estese alle vedove dei militari o assimilati morti in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-30

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