Art. 29

In vigore dal 31 lug 1923
Qualora, per mancanza di cattedre disponibili, coloro che hanno diritto alla nomina per effetto del primo comma del precedente articolo non possano essere destinati ad una delle cattedre appartenenti al ruolo di cui al secondo comma dell'articolo stesso, potranno essere temporaneamente assegnati ad una cattedra appartenente a ruolo inferiore, sempre che tale assegnazione possa farsi a norma della tabella annessa al presente decreto. In questo caso essi potranno, a loro domanda, far passaggio ad una delle cattedre di cui al secondo comma dell' del presente decreto quando sia disponibile, ma in ogni caso non prima del 1º ottobre 1924 e con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui la cattedra sia divenuta disponibile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-29

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