Art. 50
In vigore dal 31 lug 1923
Con il 1° luglio 1923 cessano d'aver effetto le disposizioni di cui agli della legge 6 luglio 1912, n. 784.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-50