Art. 44
In vigore dal 31 lug 1923
Osservate le condizioni di cui alla tabella annessa al presente decreto, circa i titoli di abilitazione, i capi istituto e gli insegnanti delle scuole normali pareggiate avranno diritto di far passaggio ad altre scuole dipendenti dallo stesso Ente appena vi siano posti vacanti e mantenendo i diritti acquisiti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-44