Art. 43

In vigore dal 31 lug 1923
Nel caso di trasformazione delle scuole pareggiate in altri istituti di istruzione media, il personale direttivo ed insegnante di ruolo sarà mantenuto in servizio nei nuovi istituti con tutti i diritti acquisiti, purchè nella scuola soppressa abbia prestato servizio con qualifica di buono. Nel caso previsto dal comma precedente gli Enti avranno facoltà di distribuire i nuovi insegnamenti nel modo più conveniente ai titoli di abilitazione dei predetti insegnanti. Gli insegnanti di ruolo in scuole pareggiate soppresse saranno possibilmente, osservate le condizioni di cui al precedente , circa i titoli di abilitazione, mantenuti in servizio di ruolo in altre scuole dipendenti dallo stesso Ente, in cui siano posti vacanti, conservando i diritti acquisiti. Coloro a cui non possa applicarsi la disposizione del comma precedente e coloro che, anche in scuole che saranno conservate occupino cattedre di materie a cui col nuovo ordinamento non corrispondano cattedre di ruolo in nessun istituto d'istruzione media, avranno diritto a preferenza nelle assegnazioni degli incarichi e delle supplenze nelle scuole dipendenti dallo stesso Ente, secondo i titoli di abilitazione di cui sono forniti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-43

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 43 Norme per l'applicazione del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei Convitti Nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo