Art. 1
In vigore dal 31 lug 1923
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La situazione del personale direttivo ed insegnante, in relazione all'ordinamento delle scuole, prescritto dal R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sarà fatta, con effetto dall'anno scolastico 1923-24, dal Ministro della pubblica istruzione, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
Contro tale sistemazione è ammesso ricorso alla 4ª Sezione del Consiglio di Stato solo per incompetenza o per eccesso di potere.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-1