Art. 1

In vigore dal 31 lug 1923
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . La situazione del personale direttivo ed insegnante, in relazione all'ordinamento delle scuole, prescritto dal R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sarà fatta, con effetto dall'anno scolastico 1923-24, dal Ministro della pubblica istruzione, secondo le disposizioni degli articoli seguenti. Contro tale sistemazione è ammesso ricorso alla 4ª Sezione del Consiglio di Stato solo per incompetenza o per eccesso di potere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-1

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