Art. 51

Art. 51

51 / 56
In vigore dal 31 lug 1923
A decorrere dal 1° ottobre 1923 cessano di aver vigore le attuali convenzioni tra le singole amministrazioni dei convitti nazionali e le Provincie, i Comuni od altri Enti morali intese a limitare la misura della retta annuale degli alunni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-51